1. Per gli interventi finanziati dalla Comunita', possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e societa' che rientrano nel campo di applicazione del trattato, nonche' tutte le persone fisiche e societa' degli Stati ACP. Le societa' di cui al comma precedente sono quelle conformi alla definizione data all'articolo 161. 2. Sono messe in atto misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri e negli Stati ACP. 4. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' deve rivestire carattere eccezionale ed essere autorizzata, caso per caso, su richiesta motivata dello Stato ACP interessato, dall'organo competente della Comunita'. A meno che prevalgano altri elementi adeguati, si tiene conto della preoccupazione di evitare un rincaro eccessivo del costo delle opere dovuto alle distanze e alle difficolta' dei trasporti, oppure ai termini di consegna, specie nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. 5. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono i provvedimenti adeguati perche' l'organo competente della Comunita' disponga degli elementi necessari per una decisione sulle deroghe. Tale organo esamina questi elementi con particolare attenzione nel caso degli Stati ACP la cui posizione geografica riduca fortemente la capacita' di concorrenza dei fornitori ed assegnatari della Comunita' e degli Stati ACP. 6. Quando la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi nonche' al finanziamento delle opere in comune con altri mutuanti, puo' essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art125 · fonte del testo

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