Durante i primi due anni di applicazione della Convenzione, puo' essere impegnato sotto forma di capitali di rischio un importo massimo di 40 milioni di unita' di conto. La Commissione e la Banca, inviano al Consiglio una relazione congiunta sull'esperienza dei primi due anni. Alla luce di tale relazione il Consiglio puo' rivedere l'importo messo a disposizione della Banca entro il limite di 100 milioni di unita' di conto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), fermo restando che le somme rese disponibili completano la dotazione prevista per i prestiti speciali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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