(1) Rientrano nella competenza del Centro le controversie di natura giuridica, tra uno Stato Contraente (o ente pubblico od organismo dipendente dallo Stato stesso, che esso indica al Centro) e il cittadino di un altro Stato Contraente, le quali siano in relazione diretta con un investimento e che le parti abbiano consentito per iscritto di sottoporre al Centro. Quando le parti hanno dato il loro consenso, nessuna di esse puo' ritirarlo unilateralmente. (2) "Cittadino di un altro Stato Contraente" significa: (a) ogni persona fisica che possieda la nazionalita' di uno Stato Contraente diverso da quello che e' parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato, come pure alla data in cui la richiesta e' stata registrata conformemente all'articolo 28, par. (3), o all'articolo 36, par. (3), ad esclusione di ogni persona che, all'una o all'altra di tali date, possieda egualmente la nazionalita' dello Stato Contraente che e' parte nella controversia. (b) ogni persona giuridica che possieda la nazionalita' di uno Stato Contraente diverso dallo Stato che e' parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato ed ogni persona giuridica che possieda la nazionalita' dello Stato Contraente, parte nella controversia alla stessa data, e che le parti abbiano convenuto, ai fini della presente Convenzione, di considerare come avente la nazionalita' di un altro Stato Contraente a causa del controllo esercitato su di essa da interessi stranieri. (3) Il consenso di un ente pubblico o di un organismo dipendente da uno Stato Contraente non puo' essere dato che dopo l'approvazione dello Stato stesso, a meno che tale Stato notifichi al Centro che tale approvazione non e' necessaria. (4) Ogni Stato Contraente puo', al momento della ratifica, accettazione od approvazione della Convenzione o in un momento successivo, notificare al Centro la o le categorie di controversie che esso considera suscettibili di essere sottoposte o meno alla competenza del Centro. Il Segretario Generale trasmette immediatamente la notifica a tutti gli Stati Contraenti. La notifica in questione non e' assimilabile al consenso richiesto ai sensi del par. (1).

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art25 · fonte del testo

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