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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985 · Legge 3 marzo 1987, n. 109
- Aggiornato al
- 25 marzo 1987
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE…
- Art. 2Ai fini del presente Accordo: 1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego…
- Art. 3Il trattamento accordato agli investimenti da parte di residenti o societa' di ciascuna…
- Art. 4Gli investimenti di residenti o societa' di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata…
- Art. 5Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell'art. 4 in merito alla conformita'…
- Art. 6Ogni Parte Contraente assicurera', nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso ogni tipo di garanzia contro rischi…
- Art. 8I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo…
- Art. 9Se il trattamento che deve essere accordato da una Parte Contraente ai residenti o…
- Art. 10Il presente Accordo sara' applicabile anche agli investimenti realizzati prima…
- Art. 11Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione…
- Art. 12Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dall'esistenza…
- Art. 13Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti…
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