[1]di Diritti

[2]1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:

  • a)il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare;
  • b)il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico nell'ambito delle rotte specificate. 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione della Tabella allegata al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta. 3. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo (2) del presente Articolo dovra' essere inteso a conferire alle imprese di una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;768~art3 · fonte del testo

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