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1. Ciascuno Stato contraente puo', al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sara' applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga. 2. Ciascuno Stato Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potra' in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prendera' effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art39 · fonte del testo

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