Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →

1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non puo' essere regolata per via di negoziato, e' sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi. 2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformita' allo Statuto della Corte.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari