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1. L'organizzatore di viaggi non puo' aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilita' sia stata prevista nel documento di viaggio. 2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore puo' annullare il contratto senza indennizzo ne' rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art11 · fonte del testo

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