[1]in materia di lotta al terrorismo

[2]1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e alle rispettive legislazioni e normative, e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo. 2. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:

  • a)nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1373 e 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni successive, come la 1822, delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e dei rispettivi obblighi loro incombenti in forza di altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
  • b)scambiandosi informazioni su terroristi, gruppi terroristici e loro reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e nazionale;
  • c)scambiandosi pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e condividendo le proprie esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
  • d)collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale;
  • e)condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo;
  • f)attuando e intensificando efficacemente la loro cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito dell'ASEM.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art6 · fonte del testo

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