[1]Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

[2]1. Ribadendo l'importanza della lotta contro il terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e quello in materia di diritti umani e rifugiati, nonche' alle rispettive legislazioni e normative e tenuto conto della strategia globale contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo. 2. In particolare, le Parti agiscono in tal senso:

  • a)nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obblighi che derivano loro da altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
  • b)mediante scambi d'informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno a norma del diritto internazionale e nazionale;
  • c)mediante scambi di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
  • d)mediante una cooperazione volta a rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo, compresa la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale;
  • e)attraverso la condivisione delle migliori pratiche nel settore della tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art7 · fonte del testo

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