[1]' dell'informazione

[2]1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della societa' moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si impegnano a scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico. 2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

  • a)partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione;
  • b)interconnessione e interoperabilita' delle reti e dei servizi delle parti e dell'Asia;
  • c)standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • d)promozione della cooperazione tra le parti in materia di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • e)cooperazione nel settore della televisione digitale, compreso lo scambio di esperienze in materia di diffusione, aspetti normativi e, in particolare, gestione dello spettro e ricerca;
  • f)cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • g)aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalita';
  • h)valutazione della conformita' delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio;
  • i)cooperazione per lo sviluppo della rete a banda larga;
  • j)scambi di informazioni sulla politica di concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art41 · fonte del testo

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