[1]in materia di diritti umani

[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine della promozione e della efficace tutela dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani. 2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:

  • a)il sostegno alla definizione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sui diritti umani;
  • b)la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sul tema;
  • c)il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
  • d)l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
  • e)il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art35 · fonte del testo

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