[1]LEGALI E GIURISDIZIONE

[2]7.1 Le Parti non intraprenderanno alcuna azione in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, qualora tale azione sia contraria ai propri obblighi internazionali, alle leggi nazionali e al diritto internazionale. 7.2 Il personale della Parte inviante rispettera' le leggi e gli usi dello Stato ospitante. 7.3 La Parte ospitante dovra' informare la Parte inviante dell'esito delle procedure giudiziarie adottate in relazione al reato commesso dal personale della parte inviante sul territorio della Parte ospitante contro i suoi cittadini e la proprieta'. 7.4 Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante. 7.5 Le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i reati: i. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; ii. risultanti da qualsiasi atto od omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - verificatosi - nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 7.6 Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, qualora fossero pronunciate, non saranno eseguite.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;90~accordo-art7 · fonte del testo

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