Qualora, per un motivo particolare, uno dei membri della Corte reputi di non dover intervenire nella decisione di una causa determinata, ne informa la Corte che delibera in materia. Qualora il Presidente reputi che un giudice della Corte non debba, per un motivo particolare, intervenire nella decisione di una causa determinata, interpella in proposito la Corte che delibera in materia.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art5 · fonte del testo

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