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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya
Legge 7 dicembre 1970, n. 1047
- Aggiornato al
- 28 dicembre 1970
- Articoli
- 38
- Versioni storiche
- 63
- Art. 1Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita…
- Art. 2I prodotti originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale sono…
- Art. 3I prodotti originari degli Stati membri beneficiano all'importazione negli Stati…
- Art. 4Qualora gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applichino dazi…
- Art. 5La Comunita' economica europea non applica alla importazione dei prodotti originari degli…
- Art. 6Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale non applicano…
- Art. 7Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non pregiudicano il regime che le Parti Contraenti…
- Art. 8Con riserva delle disposizioni particolari del commercio frontaliero, e fatti salvi gli…
- Art. 9Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire…
- Art. 10Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire…
- Art. 11Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono altresi' mantenere o…
- Art. 12Le disposizioni degli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni…
- Art. 13Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti si informano…
- Art. 14Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica di uno…
- Art. 15Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo, ciascuna Parte…
- Art. 16Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale assicurano, in materia di…
- Art. 17Nel caso in cui uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale…
- Art. 18Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le…
- Art. 19Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite…
- Art. 20Ai sensi del presente Accordo, per societa' s'intendono le societa' di diritto civile o…
- Art. 21Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale autorizzano…
- Art. 22Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale trattano su un piano di…
- Art. 23Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo, e' istituito un Consiglio…
- Art. 24Il Consiglio di Associazione e' composto, da un lato, dei membri del Consiglio e di…
- Art. 25La presidenza del Consiglio di Associazione e' esercitata a turno da un membro del…
- Art. 26Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente…
- Art. 27Il Consiglio di Associazione puo' decidere di costituire un comitato destinato ad…
- Art. 28Ogni vertenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tra uno o…
- Art. 29Una Commissione parlamentare dell'Associazione si riunisce annualmente per discutere…
- Art. 30I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o…
- Art. 31Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di…
- Art. 32Il presente Accordo si applica al territorio europeo degli Stati membri e ai dipartimenti…
- Art. 33Per quanto riguarda la comunita' economica europea, il presente Accordo sara' concluso…
- Art. 34Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello…
- Art. 35Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua…
- Art. 36Diciotto mesi prima della scadenza del presente Accordo, le Parti Contraenti esaminano le…
- Art. 37I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
- Art. 38Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese…
