Il Consiglio di Associazione puo' decidere di costituire un comitato destinato ad assisterlo nell'assolvimento dei suoi compiti ed in particolare ad assicurare la continuita' della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio di Associazione stabilisce, nel suo regolamento interno, la composizione, i compiti ed il funzionamento di detto comitato. Il Consiglio di Associazione puo' demandare al comitato, secondo condizioni e limiti che esso stabilisce, lo esercizio dei poteri devolutigli dal presente Accordo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art27 · fonte del testo

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