Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono altresi' mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' altri Paesi terzi, purche' questi non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni del presente Accordo. Il Consiglio di Associazione e' tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art11 · fonte del testo

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