Art. 9 — Servizio di aiuto personale

Il servizio di aiuto personale, che puo' essere isitituito dai comuni o dalle unita' sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, e' diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. Il servizio di aiuto personale e' integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e puo' avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

  • a)coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
  • b)cittadini di eta' superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attivita' volontaria;
  • c)organizzazioni di volontariato. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art9 · fonte del testo

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