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Miscellanea
Atto Costitutivo
Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia · Legge 15 marzo 1986, n. 103
Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984
- Aggiornato al
- 12 aprile 1986
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA…
- Art. 2Gli scopi del Centro sono: a) promuovere la cooperazione internazionale nello sviluppo e…
- Art. 3Per l'adempimento dei suoi scopi, il Centro intraprende generalmente le azioni necessarie…
- Art. 4Membri del Centro sono tutti gli Stati che sono divenuti parte al presente Atto…
- Art. 5Organi 1. Organi del Centro sono: a) il Comitato dei Governatori; b) il Consiglio dei…
- Art. 6dei Governatori 1. Il Comitato dei Governatori e' composto da un rappresentante di ogni…
- Art. 7dei Consiglieri scientifici 1. Il Consiglio e' costituito da un massimo di dieci…
- Art. 8Il Segretariato comprende il Direttore e il personale. 2. Il Direttore viene nominato tra…
- Art. 9affiliati e Reti 1. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1, al punto g)…
- Art. 10finanziari 1. Le risorse finanziarie del Centro in generale provengono da: a) contributi…
- Art. 11e revisione 1. Nei primi cinque anni il bilancio ordinario del Centro e' basato sulle…
- Art. 12di sede Il Centro conclude un accordo di sede con il Governo ospitante. Le disposizioni…
- Art. 13giuridico, privilegi e immunita' 1. Il Centro gode di personalita' giuridica. Esso gode…
- Art. 14e diritti di proprieta' intellettuale 1. Il Centro pubblica tutti i risultati delle sue…
- Art. 15con le altre organizzazioni Nell'intraprendere attivita' e nel perseguimento dei suoi…
- Art. 16Ogni Membro puo' proporre emendamenti allo Statuto. I testi degli emendamenti proposti…
- Art. 17Ogni Membro puo' recedere in qualsiasi momento dopo cinque anni di adesione dandone…
- Art. 18In caso di scioglimento del Centro, lo Stato in cui la sede e' situata deve provvedere…
- Art. 19delle controversie Ogni controversia che interessi due o piu' Membri circa la…
- Art. 20, ratifica, accettazione e accessione 1. Il presente Atto costitutivo e' aperto alla…
- Art. 21in vigore 1. Il presente Atto costitutivo entra in vigore quando almeno ventiquattro…
- Art. 22Il Segretario delle Nazioni Unite e' il Depositario del presente Atto costitutivo e invia…
- Art. 23autentici I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del…
Altre partizioni dell’atto
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