[1]giuridico, privilegi e immunita'

[2]1. Il Centro gode di personalita' giuridica. Esso gode di pieni poteri per assolvere alle sue funzioni e conseguire i suoi scopi, inclusi i seguenti:

  • a)concludere accordi con gli Stati o organizzazioni internazionali;
  • b)stipulare contratti;
  • c)acquistare e alienare beni mobili e immobili;
  • d)dare inizio a procedimenti giudiziari. 2. Il Centro, le sue proprieta' e i suoi beni ovunque situati godono della immunita' da qualsiasi forma di procedimento legale tranne nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunita'. Resta comunque inteso che nessuna rinuncia di immunita' puo' estendersi ad alcuna misura esecutiva. 3. Tutti i locali del Centro sono inviolabili. La proprieta' ed i beni del - Centro ovunque situati sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri ed ogni altra forma di interferenza, sia che si tratti di azioni esecutive, amministrative, giuridiche o legislative. 4. Il Centro, le sue proprieta', beni, redditi e transazioni, sono esenti da qualsiasi forma di tassazione, ivi compresi i dazi doganali, le proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni nei confronti di articoli importati o esportati dal Centro per il suo uso ufficiale. Il Centro e' altresi' esentato da ogni obbligo relativo al pagamento, alla ritenuta alla fonte o alla esazione di tasse o diritti. 5. I rappresentanti dei Membri godono dei privilegi e immunita' di cui all'Articolo 4 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite. 6. I funzionari del Centro godono dei privilegi e immunita' di cui all'Articolo 5 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite. 7. Gli esperti del Centro godono degli stessi privilegi ed immunita' previsti per i funzionari del Centro dal precedente paragrafo 6. 8. Tutti coloro, che seguano la formazione o prendano parte ad uno schema per lo scambio di personale presso la Sede del Centro, o operante altrove entro il territorio dei Membri conformemente alle disposizioni del presente Statuto, hanno il diritto di ingresso e soggiorno, o di uscita, quale necessario ai fini della loro formazione o dello scambio di personale. Facilitazioni per un viaggio rapido vengono ad essi garantite e i visti, laddove richiesti, sono altresi' concessi rapidamente e gratuitamente. 9. Il Centro coopera, in ogni momento con le autorita' competenti dello Stato ospitante e degli altri Membri per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle leggi nazionali e impedire il verificarsi di abusi connessi ai privilegi, alle immunita' e alle agevolazioni di cui al presente Articolo.

Testo vigente dal 12 aprile 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;103~atto-costitutivo-art13 · fonte del testo

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