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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969
Legge 12 dicembre 1973, n. 1024
- Aggiornato al
- 1 marzo 1974
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 23
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. iiArticolo II Le disposizioni della presente convenzione non possono portare pregiudizio ai…
- Art. iiiArticolo III La presente convenzione si applica a tutte le risorse ittiologiche e alle…
- Art. ivArticolo IV Le Parti contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione e di…
- Art. vArticolo V 1. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due…
- Art. viArticolo VI 1. Per raggiungere gli obiettivi della presente convenzione, la Commissione…
- Art. viiArticolo VII 1. La Commissione puo' istituire un Comitato regionale per ciascuna delle…
- Art. viiiArticolo VIII 1. La Commissione puo' formulare, di sua iniziativa o su proposta di un…
- Art. ixArticolo IX 1. Con riserva delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti…
- Art. xArticolo X 1. Senza pregiudizio dei diritti degli Stati sulle acque nelle quali sono…
- Art. xiArticolo XI 1. La Commissione cerchera' di concludere accordi e mantenere rapporti di…
- Art. xiiArticolo XII 1. La Commissione nomina un Segretario esecutivo e ne stabilisce le…
- Art. xiiiArticolo XIII 1. Durante ogni sessione ordinaria, la Commissione adotta un bilancio per…
- Art. xivArticolo XIV La Commissione calcola i contributi delle Parti contraenti al bilancio e al…
- Art. xvArticolo XV 1. La Commissione stabilisce il luogo della sua sede. 2. La Commissione ha…
- Art. xviArticolo XVI Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ne' alle…
- Art. xviiArticolo XVII 1. La presente convenzione e' aperta alla firma dei Governi di tutti gli…
- Art. xviiiArticolo XVIII 1. La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il…
- Art. xixArticolo XIX 1. Ciascuna Parte contraente puo' proporre emendamenti alla presente…
- Art. xxArticolo XX Ciascuna parte contraente potra' denunciare la convenzione, con una denuncia…
- Art. xxiArticolo XXI 1. Il depositario notifica ai Governi degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 3…
