[1]Articolo X

[2]1. Senza pregiudizio dei diritti degli Stati sulle acque nelle quali sono autorizzati ad esercitare la loro giurisdizione in materia di pesca, in conformita' con il diritto internazionale, ciascuna Parte contraente adotta, nel suo territorio e su queste acque, nei confronti di tutte le persone e di tutte le navi e, al di la' di tali acque, nei confronti dei suoi cittadini e delle sue navi, i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione e delle raccomandazioni della Commissione che possono essergli applicate, nonche' ad assicurare la repressione delle infrazioni a tali raccomandazioni. 2. Le Parti contraenti si impegnano a collaborare in vista di adottare misure efficaci per assicurare l'osservanza della presente convenzione e la realizzazione dei suoi obiettivi. 3. Le Parti contraenti si impegnano, inoltre, a collaborare in vista di istituire, sulla base d'una raccomandazione della Commissione, un sistema di controllo internazionale per l'osservanza delle raccomandazioni adottate dalla Commissione e scelte a tale scopo, salvo che nelle acque sulle quali uno Stato e' autorizzato ad esercitare la sua giurisdizione, in materia di pesca, in conformita' con il diritto internazionale. L'adozione e l'esecuzione di una tale raccomandazione saranno regolate dalle disposizioni degli articoli VIII e IX della presente convenzione. 4. Le Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione, ogni due anni o tutte le volte che la Commissione lo richiedera', un resoconto dei provvedimenti che avranno adottato in virtu' del presente articolo.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artx · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari