[1]Articolo XVIII

[2]1. La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di almeno quattro strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione, purche' il peso totale delle pescate nominali effettuate nella zona della convenzione dai Paesi che hanno depositato tali strumenti si elevi ad almeno settecentomila tonnellate metriche, basandosi sulle statistiche stabilite dalla FAO per l'anno 1968. 2. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la convenzione avra' effetto, per ogni Stato il cui Governo depositera' uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il trentesimo giorno dopo quello in cui tale strumento sara' ricevuto dal depositario.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artxviii · fonte del testo

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