Gli assegni familiari dovuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane:

  • a)sono corrisposti, in virtu' del presente Accordo, ai cittadini australiani o italiani residenti in Australia che siano titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane; e
  • b)non precluderanno il pagamento degli assegni familiari previsti dalle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le modifiche o gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un accordo di sicurezza sociale concluso con un altro paese, e ai fini della reciprocita' prevista dal presente Accordo, sono assimilati alle seguenti prestazioni australiane:
  • c)pensioni alle mogli;
  • d)pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; e
  • e)pensioni aggiuntive e supplementi per i minori a carico.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art13 · fonte del testo

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