MILITARE Le PARTI concordano di focalizzare la loro cooperazione militare sui seguenti punti: 2.1. ADDESTRAMENTO MILITARE L'addestramento militare del personale della difesa dovra' basarsi, tutte le volte che sia possibile ed opportuno, sul concetto di reciprocita'. Il Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo esaminera' le esigenze e possibilita' di ciascuna PARTE, per quanto riguarda vari tipi di addestramento disponibili o possibili, sia nelle istituzioni militari che in quelle universitarie. 2.2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI 2.2.1. Lo scambio di informazioni avverra' secondo le linee seguenti: - concetti e dottrine operative; - informazioni tecniche; - ricerca e sviluppo nelle scienze della difesa. 2.2.2. Le modalita' di tale scambio verranno stabilite dal Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo e addestrativo e potranno consistere, tra l'altro, in: - scambio di documenti; - partecipazione in veste di osservatori ad attivita' collegate alla difesa, secondo quanto stabilito dalla PARTE che le ha avviate; - seminari tecnico-operativi. 2.3. ESERCITAZIONI MILITARI Le PARTI, nella misura in cui cio' sia realistico, pratico e di reciproco vantaggio, parteciperanno ad esercitazioni congiunte fra le loro Forze Armate. La fattibilita', il tipo e le modalita' di svolgimento di tali esercitazioni congiunte saranno stabiliti dal Comitato Misto per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo. 2.4. USO DELLE INFRASTRUTTURE Ogni PARTE potra' permettere all'altra di usare le proprie infrastrutture militari, per usi diversi da quello operativo, in caso di transito, manutenzione e riparazioni in base a quanto stabilito dalla PARTE che le fornisce. Ogni PARTE paghera' il costo per il rispettivo uso di tali infrastrutture. 2.5. SCAMBIO DI PERSONALE 2.5.1. Ogni PARTE fara' del suo meglio per realizzare lo scambio di personale militare nei settori di vantaggio reciproco. 2.5.2. Eventuali ulteriori esigenze connesse con le attivita' sopra menzionate, saranno di volta in volta concordate e definite fra le PARTI.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;101~memorandum-d-intesa-art2 · fonte del testo

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