[1]Campi della cooperazione

[2]1. Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nei seguenti settori: a. politica di sicurezza e difesa; b. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; c. sicurezza e controllo degli armamenti nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa; d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento dei reparti militari, gestione del personale; e. formazione ed addestramento; f. questioni relative alla polizia militare; g. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento causato da installazioni militari; h. industria della Difesa; i. politica degli approvvigionamenti subordinata ai rispettivi Ministeri della Difesa; j. logistica per la Difesa; k. medicina, sport, storia militare e diritto. 2. La cooperazione militare potra' includere altri settori oltre a quelli elencati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di reciproco interesse.

Testo vigente dal 26 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;52~allegato-1-art3 · fonte del testo

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