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Impresa
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976
Legge 7 novembre 1977, n. 1008
- Aggiornato al
- 18 gennaio 1978
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2Le Parti Contraenti affermano il principio della liberta' della navigazione marittima…
- Art. 3Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie a promuovere il traffico marittimo…
- Art. 4Ciascuna Parte Contraente assicurera' alle navi battenti bandiera dell'altra Parte…
- Art. 5Le Parti Contraenti, entro i limiti delle proprie leggi e regolamenti portuali…
- Art. 6Le navi battenti bandiera di una delle Parti Contraenti ed in pieno possesso dei…
- Art. 7Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscera' i documenti di identita' dei membri…
- Art. 8Le persone che sono in pieno possesso dei documenti di identita' di cui all'articolo 7…
- Art. 9Verra' permesso, ai membri dell'equipaggio che siano cittadini di una delle Parti…
- Art. 10Nell'interesse della navigazione mercantile verra' accordato al Capitano di una nave che…
- Art. 11Le navi di ciascuna delle Parti Contraenti che attracchino in uno dei porti dell'altra…
- Art. 12Nel caso in cui una nave di ciascuna delle Parti Contraenti venga affondata, si trovi ad…
- Art. 13Le Autorita' giudiziarie di una delle Parti Contraenti non eserciteranno la propria…
- Art. 14Il trattamento che le due Parti Contraenti si concedono reciprocamente in base al…
- Art. 15Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista al fine di assicurare l'attuazione…
- Art. 16Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti Contraenti su questioni relative…
- Art. 17Il presente Accordo sara' ratificato in base alle leggi di ciascuna Parte Contraente…
