1. - Ciascuna Parte di cui all'articolo 65 del presente Accordo puo' ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo e concernente la Comunita', uno Stato membro della Comunita' o la Grecia. 2. - Il Consiglio di Associazione puo' dirimere la controversia mediante decisione; esso puo' ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente. 3. - Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la controversia ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo ovvero non abbia designato, in applicazione del secondo paragrafo del presente articolo, la giurisdizione chiamata a risolvere la controversia, ovvero qualora la giurisdizione designata in applicazione di detto paragrafo non abbia risolto la controversia, ciascuna Parte puo' notificare la designazione di un arbitro all'altra Parte, la quale e' tenuta, entro due mesi, designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Un terzo arbitro, con funzioni di Presidente, e' designato nelle condizioni previste dal paragrafo seguente. Le sentenze arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 4. - Durante i primi cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore dell'Accordo, il terzo arbitro sara' il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. Alla scadenza di detto periodo e qualora il Consiglio di Associazione non abbia deciso diversamente, il terzo arbitro sara' designato di comune accordo dai due primi arbitri. Ove non sia raggiunto l'accordo entro due mesi, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le personalita' che esercitano o hanno esercitato negli Stati firmatari della Convenzione relativa all'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici (O.C.D.E.) alte funzioni giurisdizionali. 5. - Ciascuna Parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art67 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari