1. - Ciascuna parte contraente puo' ricorrere al Consiglio di associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la Comunita', uno Stato della Comunita' o la Turchia. 2. - Il Consiglio di associazione puo' dirimere la controversia mediante decisione; esso puo' ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia delle Comunita' Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente. 3. - Ciascuna parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza. 4. - In conformita' dell'articolo 8 dell'Accordo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le parti contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art25 · fonte del testo

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