1. - Qualora durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 15 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione, su domanda di una delle Parti Contraenti, constati l'esistenza di pratiche di dumping, esercitate nelle relazioni tra la Grecia e la Comunita', esso rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine. La parte lesa puo', dopo aver informato il Consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora:

  • a)il Consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda;
  • b)pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal comma precedente, le pratiche di damping continuino a sussistere. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera a) del secondo comma, il Consiglio di Associazione puo', in qualsiasi momento, decidere che la Parte lesa debba sospenderle nella attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al primo comma. Quando le misure di protezione siano state prese nella ipotesi di cui alla lettera b) del secondo comma, il Consiglio di Associazione puo' raccomandare alla Parte lesa, su domanda di una Parte Contraente o d'ufficio, di sopprimere o modificare dette misure di protezione alle condizioni e secondo le modalita' da esso definite. I prodotti originari di una delle Parti Contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra Parte Contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente. Il Consiglio di Associazione invia alle Parti Contraenti le raccomandazioni che ritiene utili allo scopo di completare le disposizioni del presente paragrafo o per assicurarne l'applicazione ispirandosi alla esperienza acquisita dalle Parti Contraenti nel settore considerato nel presente articolo.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art56 · fonte del testo

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