Gli Stati membri della Comunita' e la Grecia aboliscono tutte le misure di effetto equivalente a contingenti non oltre la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6. Il Consiglio di Associazione raccomanda i graduali adattamenti che si devono effettuare in tale periodo. Per tali adattamenti esso terra' conto delle regolamentazioni intervenute in materia fra gli Stati membri. Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente, appena possibile e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, tutti gli elementi di cui dispongono relativi alle misure di effetto equivalente ai contingenti.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art27 · fonte del testo

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