Art. 8 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1868 al 16 dicembre 2009. 284 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le obbligazioni suddette saranno nel seguente modo distribuite:
tolto: a) In deposito nelle Casse del Governo, e a disposizione di esso, per essere date all'Impresa pel compimento dei 640 chilometri indicati all'articolo 4, oltre le anticipazioni di cui sara' parlato all'articolo 10, nei modi e nelle rate che sono infra stabilite in..... N. 196,111 cioe', obbligazioni di nuova emissione...... N. 175,000 Dette fra quelle gia' emesse e ritenute dal Governo ai termini dellaConvenzione 17 novembre 1866................. N. 21,111--------- Sono N. 196,111 ---------
tolto: b) Presso gli attuali possessori......... N. 143,050
tolto: c) Agli azionisti, dietro scioglimento della Compagnia Vittorio Emanuele, da pronunciarsi dall'assemblea generale in conformita' degli statuti e dell'articolo 23 della presente Convenzione.................. N. 66,666
tolto: d) Alla Societa' Vitali, Charles, Picard e Compagnia, in compenso di ogni suo credito, e con obbligo espresso d'incaricarsi del pagamento delle passivita' della Societa' Vittorio Emanuele, quali trovansi specificate nei documenti indicati all'articolo 2....... N. 78,223 --------- In tutto N. 484,050 ---------
tolto: Si dichiara espressamente che restano escluse dall'obbligo suddetto le 143,050 obbligazioni vendute dalla Compagnia Vittorio Emanuele, e tutte quelle altre che saranno emesse a compimento delle 484,050 a termini della presente Convenzione, e per le quali la detta Societa' Vitali, Charles, Picard e Compagnia non intende assumere alcuna personale responsabilita'.
tolto: Nelle passivita' suddette rimane compreso ogni credito dell'Impresa, la quale presta la sua piena acquiescenza, e rinunzia a qualsivoglia indennita' od altra ragione di credito qualunque, obbligandosi a tenere anzi rilevato ed indenne il Governo da qualsiasi domanda o molestia, anche per parte dei terzi, a causa dei lavori eseguiti dalla medesima Societa' Vitali, Charles, Picard e Compagnia, e delle occupazioni dei terreni pei medesimi lavori, niente escluso ne' eccettuato.aggiunto: Convenzione-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-08-31;4587~convenzione-art8 · fonte del testo
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