Art. 19 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1868 al 16 dicembre 2009. 271 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Se la Societa' Vitali, Charles, Picard e Compagnia non compiesse nei modi e termini stabiliti dalla presenteConvenzione le opere ed i lavori di cui nell'art. 4 della Convenzione stessa, o mancasse in altro modo a qualsivoglia degli impegni assunti verso il Governo, incorrera' di pieno diritto, senza bisogno di essere previamente costituita in mora, e senza bisogno neppure di alcuna sentenza o di alcun provvedimento dell'Autorita' giudiziaria o di arbitri, ma mediante un Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici ad essa Societa' notificato, nella perdita della cauzione a benefizio del pubblico Erario, ed inoltre nella decadenza dalla concessione, e da ogni altro diritto che ne deriva; e tutti i lavori, i materiali ed i cantieri, comprese le provviste ed i mezzi di esecuzione, andranno immediatamente di pieno diritto in proprieta' assoluta dello Stato, insieme ai tratti di ferrovia ultimati ed a quelli gia' in esercizio.
tolto: Lo Stato non avra' altro obbligo tranne quello di ritenere a suo carico le fatte anticipazioni, di pagare gl'interessi e provvedere all'ammortizzazione delle 484,050 obbligazioni, meno quelle che restassero ancora nelle mani del Governo, e pagare inoltre all'Impresa il valore dei lavori fatti in forza della presente Convenzione non ancora pagati, come pure il prezzo dei materiali, provviste, cantieri e mezzi d'opera anzidetti, in quanto possano utilmente servire ad essere impiegati nel compimento delle opere, nei limiti stabiliti da questa Convenzione, e non compresi nei pagamenti fatti.
tolto: Il valore dei detti materiali, cantieri, provviste e mezzi di opera risultera' dall'accertamento e dalla stima da farsi dai Commissari governativi, in contraddittorio dei rappresentanti dell'impresa, ed in caso di dissenso si provvedera' a termini di Legge.aggiunto: Convenzione-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-08-31;4587~convenzione-art19 · fonte del testo
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