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[1]((Il Comitato di cui al precedente articolo, presieduto dal Ministro per le corporazioni, e' composto:
- a)dal direttore generale del commercio, il quale, in caso di assenza o impedimento, potra' essere sostituito dal capo della divisione del Ministero delle corporazioni preposto al servizio fiere, mostre ed esposizioni;
- b)dal direttore generale dell'industria;
- c)dal direttore generale delle associazioni professionali;
- d)da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, delle colonie, delle comunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste, della stampa e la propaganda e dell'educazione nazionale, nonche' da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'Estero;
- e)da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- f)da un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e dei professionisti ed artisti.
[2]A presiedere il Comitato il Ministro puo' delegare il Sottosegretario di Stato per le corporazioni)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito senza modificazioni dalla L. 5 luglio 1934, n. 1607, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Ai rappresentanti dei Ministeri, indicati nella lettera c) dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, di cui al precedente articolo, e' aggiunto un rappresentante del Ministero della educazione nazionale".
Testo in vigore dal 25 dicembre 1935 al 16 dicembre 2009
