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[1]Il Comitato di cui al precedente articolo, presieduto dal Ministro per le corporazioni, e' composto:
- a)dal direttore generale della produzione industriale e degli scambi;
- b)da un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dei trasporti;
- c)da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, delle colonie, delle comunicazioni e dell'agricoltura e delle foreste, nonche' da un rappresentante del Commissariato per il turismo e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.
[2]A presiedere il Comitato il Ministro puo' delegare il Sottosegretario di Stato per le corporazioni.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1933 al 14 aprile 1934
