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[1]A coprire un terzo dei posti che si renderanno vacanti nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine presso il Ministero della marina saranno ammessi, in seguito a loro domanda, gli aiuto-contabili che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo sotto le armi nella R. marina e siano stati congedati col grado di sotto ufficiale.
[2]Gli altri due terzi di tali posti saranno conferiti, per esami di concorso, a sott'ufficiali della R. marina sotto le armi con 12 anni di servizio effettivo.
[3]In mancanza di aspiranti fra gli aiuto-contabili con i requisiti preaccennati, anche il terzo dei posti loro riservato, sara' devoluto ai sott'ufficiali nel modo ed alle condizioni anzidette.
[4]A coprire meta' dei posti di ufficiale d'ordine ed equivalenti, nelle altre Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, sono ammessi proporzionalmente, in concorrenza con gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari del R. esercito, gli aiuto-contabili che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo nella R. marina, e siano stati congedati col grado di sott'ufficiale.
[5]In mancanza di aspiranti fra gli aiuto-contabili coi requisiti anzi indicati, i posti di cui al precedente capoverso saranno conferiti direttamente ai sott'ufficiali della R. marina con 12 anni di servizio effettivo sotto le armi.
[6]Un apposito regolamento stabilira' le norme e le condizioni per il conferimento degli impieghi suddetti.
Testo in vigore dal 6 maggio 1905 al 16 dicembre 2009
