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[1]A coprire i posti disponibili di ufficiale d'ordine dell'ultima classe presso il Ministero della Marina sono ammessi, in seguito a loro domanda, e secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, gli aiuto-contabili, dando la preferenza a quelli che abbiano prestato dodici anni di servizio effettivo sotto le armi nella R. Marina, o nel R. Esercito e siano stati congedati col grado di sottufficiale.
[2]Gli aiuto-contabili provenienti dai sottufficiali che abbiano compiuti i dodici anni di effettivo servizio nel Corpo Reale Equipaggi, possono anche aspirare agli impieghi d'ordine delle altre Amministrazioni dello Stato nelle stesse proporzioni stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei soppressi ufficiali di scrittura della R. marina, e con le norme che verranno pure stabilite nel detto regolamento.
Testo in vigore dal 17 giugno 1904 al 6 maggio 1905
