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[1]Gli ufficiali collocati in «congedo speciale» rimangono in tale posizione salvo il disposto del 3° comma del presente articolo, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' previsto per il proprio grado, per la cessazione dal servizio permanente.
[2]L'ufficiale che cessa dalla suddetta posizione e' collocato ai sensi delle vigenti disposizioni:
- a)in ausiliaria od a riposo (con o senza iscrizione nella riserva) a seconda della idoneita', se la cessazione ha luogo per raggiungimento del limite di eta';
- b)in ausiliaria- direttamente o pel tramite del congedo provvisorio - o a riposo (con o senza inscrizione nella riserva) a seconda degli anni di servizio e della idoneita' se la cessazione ha luogo per compimento del periodo di quattro anni.
[3]L'ufficiale che, collocato di autorita' in «congedo speciale», abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18, qualora non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare, ai sensi del 1° comma, dalla posizione di «congedo speciale», sara' trattenuto nella posizione stessa fino al compimento del periodo sopra detto, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del proprio grado, e collocato in ausiliaria o a riposo (con o senza inscrizione nella riserva) a seconda della idoneita'.
[4]Ai generali e colonnelli collocati in ausiliaria al termine della permanenza nella posizione di «congedo speciale» e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-18, ovvero una campagna 1915-18 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-18 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo 1915-18, compete per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni, compreso l'art. 4 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, la seguente indennita' annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato:
[5]Colonnelli L. 9.000
[6]Colonnelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406 » 12.000
[7]Generali di brigata e corrispondenti » 12.000
[8]Generali di divisione e corrispondenti » 14.000
[9]Generali di squadra » 16.000
[10]Generali di squadra, designati di armata aerea » 18.000
Testo in vigore dal 4 maggio 1935 al 26 luglio 1950
