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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1950 al 16 dicembre 2009. 370 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Gli ufficiali collocati in «congedo speciale» rimangono in tale posizione salvo il disposto del 3° comma del presente articolo, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' previsto per il proprio grado, per la cessazione dal servizio permanente.

tolto: L'ufficiale che cessa dalla suddetta posizione e' collocato ai sensi delle vigenti disposizioni:

tolto: a) in ausiliaria od a riposo (con o senza iscrizione nella riserva) a seconda della idoneita', se la cessazione ha luogo per raggiungimento del limite di eta';

tolto: b) in ausiliaria- direttamente o pel tramite del congedo provvisorio - o a riposo (con o senza inscrizione nella riserva) a seconda degli anni di servizio e della idoneita' se la cessazione ha luogo per compimento del periodo di quattro anni.

tolto: L'ufficiale che, collocato di autorita' in «congedo speciale», abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18, qualora non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare, ai sensi del 1° comma, dalla posizione di «congedo speciale», sara' trattenuto nella posizione stessa fino al compimento del periodo sopra detto, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del proprio grado, e collocato in ausiliaria o a riposo (con o senza inscrizione nella riserva) a seconda della idoneita'.

tolto: Ai generali e colonnelli collocati in ausiliaria al termine della permanenza nella posizione di «congedo speciale» e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915- 18, ovvero una campagna 1915-18 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-18 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo 1915-18, compete per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni, compreso l'art. 4 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, la seguente indennita' annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato:

tolto: Colonnelli L. 9.000

tolto: Colonnelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406 » 12.000

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: Generali di brigata e corrispondenti » 12.000

tolto: Generali di divisione e corrispondenti » 14.000

tolto: Generali di squadra » 16.000

tolto: Generali di squadra, designati di armata aerea » 18.000aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1935-04-04;493~art9 · fonte del testo

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