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[1]Il periodo trascorso in «congedo speciale» si computa per intero agli effetti della pensione, escluso, per quanto riguarda il servizio di volo, l'aumento di favore previsto dall'art. 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340.

[2]Durante il «congedo speciale» gli ufficiali possono contrarre matrimonio senza il Regio assentimento di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.

Testo in vigore dal 4 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-04;493~art10 · fonte del testo

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