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Miscellanea
Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"
Legge 14 agosto 1952, n. 1230
- Aggiornato al
- 20 gennaio 2018
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1E' costituito in Pisa, in onore di Giuseppe Mazzini, un Istituto denominato "Domus…
- Art. 2L'istituto "Domus Mazziniana" ha per fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla…
- Art. 3Per il funzionamento della "Domus Mazziniana" e' iscritto nello stato di previsione del…
- Art. 4Sono soci dell'istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi…
- Art. 5L'istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione composto: 1) dal presidente…
- Art. 6Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze…
- Art. 7Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende…
- Art. 8L'anno finanziario comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo…
- Art. 9Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori, dei conti. I revisori dei conti…
- Art. 10Il personale dell'Istituto e' statale, collocato nella posizione di comando, ed e'…
- Art. 10-bisAi fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il…
- Art. 11Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la…
- Art. 12Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la pubblica…
