Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attivita' dell'Istituto. Il Consiglio di amministrazione e' convocato presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 27 settembre 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1230~art7 · fonte del testo

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