Sono soci dell'istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'ente. I soci si distinguono in:

  • a)soci benemeriti;
  • b)soci perpetui;
  • c)soci ordinari;
  • d)soci onorari. Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito una somma non inferiore a lire 50.000. Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 10.000 una volta tanto. Sono soci ordinari coloro che si impegnino a versare lire 1000 annue per un periodo non inferiore ai cinque - anni. Le quote devono essere versate entro i due primi mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione. Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di studi mazziniani.

Testo vigente dal 27 settembre 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1230~art4 · fonte del testo

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