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Il Comune e' tenuto a fornire, oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinari, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'articolo 10.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859~art15 · fonte del testo

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