Art. 10 — Istituzione
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010. 282 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Entro il 1 ottobre 1966, la scuola media sara' istituita in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra localita' in cui si ravvisi la necessita' dell'istituzione stessa. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. Ogni classe e' costituita, di norma, di non piu' di 25 alunni e, in ogni caso, di non piu' di 30. Possono funzionare classi collaterali, nonche' corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni vincitori. Le istituzioni di cui ai commi precedenti sono promosse secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneita' dei locali ed alla possibilita' di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi vicine. A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del consorzio anche altri enti. Nelle localita' nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni non possono funzionare corsi o classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per gli interni e con quello per il tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria, secondaria di primo grado, sulla base degli insegnamenti previsti dalla presente legge, sempreche' vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859~art10 · fonte del testo
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