Il Comitato nazionale dei delegati e' composto:

  • a)da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;
  • b)da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione. Per la validita' dell'elezione di ogni membro e' necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa. Per le modalita' di elezione valgono norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Testo vigente dal 24 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art8 · fonte del testo

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