Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il presidente e fra i suoi membri architetti il vice presidente. Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 24 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art11 · fonte del testo

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