Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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3 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1984 al 1 gennaio 2006. 303 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneita' di cui alla lettera d) del precedente articolo:
tolto: a) per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, essere iscritti nell'albo professionale degli agenti o avere comunque svolto l'attivita' di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno dei suddetti Stati membri della Comunita' economica europea;
tolto: b) essere gia' stati iscritti nell'albo, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, per coloro che, a seguito di cancellazione, chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;
tolto: c) avere svolto, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nei cinque anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all'albo, almeno una delle seguenti attivita':
tolto: 1) attivita' lavorativa per almeno due anni in modo continuativo con qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa di assicurazione, pubblica o privata o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione;
tolto: 2) attivita' relativa all'assunzione e alla produzione, ovvero alla gestione e alla trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro subordinato presso un'impresa pubblica o privata o una agenzia di assicurazione per almeno tre anni in modo continuativo;
tolto: 3) essere stato, per almeno due anni in modo continuativo, procuratore dell'agente riconosciute dall'impresa;
tolto: 4) essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l'onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attivita' professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attivita' imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma. Costituisce titolo equipollente, agli effetti di cui al precedente comma, l'avere svolto, purche' in modo continuativo, anche piu' di una delle attivita' suddette nel periodo previsto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art5 · fonte del testo
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