Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1984 al 1 gennaio 2006. 344 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per l'iscrizione nell'albo occorre:
tolto: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
tolto: b) godere dei diritti civili;
tolto: c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
tolto: d) aver superato una prova di idoneita' in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:
tolto: 1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;
tolto: 2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
tolto: 3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
tolto: 4) principi di tecnica assicurativa. Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) puo' essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorita' giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente. La commissione di esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. Nella prima attuazione della presente legge detto decreto e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art4 · fonte del testo
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