Art. 2 — Attività del mediatore
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'attivita' di mediatore di assicurazione o riassicurazione non puo' essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non e' iscritto all'albo. Non e' consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione. L'esercizio dell'attivita' di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di societa' esercenti tale attivita', e' precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, n.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-11-28;792~art2 · fonte del testo
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